Statuto

ASSOCIAZIONE LIBERA FRA CITTADINI SENZA SCOPO DI LUCRO
TITOLO I: DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1. Costituzione e finalità
È costituita Partito Pirata (in breve PP), Associazione fra Cittadini (di seguito anche “Associazione”).
Partito Pirata non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale ai sensi del D. Leg. n. 460/97. Partito Pirata conta sul contributo scientifico, didattico, artistico e culturale nonché sulla attiva partecipazione dei Pirati.
Partito Pirata è indipendente da qualsiasi partito o associazione politica o sindacale.
Art. 2. Sede
Partito Pirata ha sede presso la residenza del Burocrate in carica.
TITOLO II: FINALITÀ
Art. 3. Scopi
L’Associazione ha i seguenti scopi:
1. promuovere la dignità dell'essere umano ed il primato dei suoi diritti rispetto a quelli di stato, imprese ed altri enti;
2. promuove i diritti fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dagli altri trattati di diritto internazionale e dalla Costituzione Italiana;
3. promuovere la tutela dei diritti civili in particolare in ambito digitale;
4. promuove la trasparenza;
5. promuovere la democrazia partecipativa.
Per la realizzazione dei suoi fini l’Associazione:
a. svolge attività politica in ogni forma e modo;
b. elabora in modo partecipato un Manifesto che dettaglia il sistema di valori e gli scopi del Partito Pirata;
c. promuove lo studio e la modifica delle leggi nazionali ed internazionali, in particolare in materia di cultura, diritto d'autore e privacy;
d. promuove lo scambio di idee ed informazioni fra Cittadini al fine di agevolare l'evoluzione della normativa vigente nell'interesse dei Cittadini;
e. promuove e partecipa a studi, ricerche, progetti, iniziative culturali, scambi, collaborazione scientifica, artistica e formazione;
f. promuove e realizza la stampa e la diffusione di libri, riviste, articoli, periodici o pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, su supporto informatico o magnetico o diffusi su Internet;
g. promuove la realizzazione e la tenuta di un sito internet (partito-pirata.it e punto eu/info/net/org):
sub a. per ogni atto connesso al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
sub b. per la diffusione di materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinari in materia;
sub c. per la pubblicazione e diffusione del bollettino informatico e le comunicazioni dei Soci;
h. partecipa ai procedimenti di consultazione di Autorità Pubbliche, Italiane ed Europee;
i. favorisce e promuove l’utilizzazione di strumenti di tutela collettiva previsti dagli ordinamenti giuridici Nazionali e Comunitari;
l. promuove ed organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi;
m. promuove ed effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati tanto all’interno della comunità scientifico/accademica quanto del più ampio pubblico;
n. offre informazione, consulenza e collaborazione;
o. promuove strutture di servizio per la realizzazione delle proprie finalità;
p. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento delle proprie finalità.
Partito Pirata realizza ogni iniziativa che, in modo diretto o indiretto, contribuisca a realizzare i propri fini, in proprio e in collaborazione con altre Associazioni, Società od Enti Nazionali e Sopranazionali.
In particolare Partito Pirata promuove e realizza tutti i collegamenti necessari ed opportuni con le varie comunità accademiche Italiane e non, con organismi politici e Amministrativi Locali, Nazionali e Sopranazionali, con Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni.
TITOLO III: PIRATI
Art. 4. Qualità di Pirata
Può divenire socio, assumendo la qualità di Pirata chiunque:
a) si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi del Partito;
b) accetta e si obbliga a rispettare lo Statuto, il Manifesto, i Regolamenti e le deliberazioni del Partito.
Tutti i Pirati hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto. 
Tutti i Pirati possono partecipare a qualsiasi riunione del Partito Pirata.
È espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.
Tutti i Pirati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea secondo il criterio di un voto per testa anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del Manifesto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi del Partito Pirata.
Tutti i Pirati possono liberamente assumere le cariche sociali.
L'adesione al Partito Pirata ha carattere volontario.
Art. 5. Ammissione del Pirata
L'ammissione è subordinata alla presentazione di una domanda con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
L'ammissione del Pirata è approvata con la procedura scelta dall'Assemblea con Regolamento.
Il numero dei Pirati è illimitato.
Art. 6. Recesso ed esclusione del Pirata
La qualità di Pirata si perde per:
a) recesso,
b) esclusione per persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Manifesto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Partito Pirata,
c) esclusione per danno agli scopi del Partito Pirata.
L'Assemblea stabilisce con Regolamento le procedure da adottare per decidere sull'esclusione del Pirata. In ogni caso il provvedimento deve essere motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua comunicazione. Entro tale termine l'esclusione può essere impugnata dal Pirata avanti all'Assemblea.
Art. 7. Quota associativa
L'Assemblea, se ed ove ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che i Pirati siano tenuti a corrispondere una quota sociale determinandone l'importo.
TITOLO IV – SEZIONI E SEDI
Art. 8. Sezioni del Partito Pirata
I Pirati possono costituire sezioni con sedi locali del Partito Pirata.
Le sezioni locali sono tenute a rispettare lo Statuto, il Manifesto ed i Regolamenti del Partito Pirata.
Le sezioni locali possono costituirsi in ente giuridico.
Ogni sezione è finanziariamente autonoma.
TITOLO V - PATRIMONIO
Art. 9. Patrimonio
Il patrimonio del Partito Pirata è formato da:
a) eventuali quote associative versate dai Pirati,
b) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale,
c) beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti al Partito Pirata da parte di soggetti pubblici o privati.
Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse del Partito Pirata devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito Pirata a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE
Art. 10. Organi
Sono organi del Partito Pirata:
a) Assemblea;
b) Burocrate;
c) Tesoriere.
SEZIONE I - ASSEMBLEA
Art. 11. Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea è organo sovrano del Partito Pirata e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività del Partito Pirata.
In ogni caso l'Assemblea deve approvare ogni anno entro il 31 marzo i bilanci consuntivo e preventivo sottoposti dal Tesoriere.
L'Assemblea può delegare, se ed ove ne ritenga l'opportunità, determinate funzioni esecutive e/o tecnico-organizzative ad uno o più Pirati.
All'Assemblea possono intervenire tutti i Pirati e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento dell'eventuale quota al momento della votazione.
Art. 12. Riunioni dell'Assemblea Occasionale
L'Assemblea Occasionale si riunisce una volta all'anno. All'Assemblea Occasionale si può partecipare anche con modalità telematica (“Virtual Meeting”).
Le modalità tecniche dei Virtual Meeting sono stabilite con Regolamento approvato dell'Assemblea.
La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea Occasionale contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste da Regolamento approvato dall'Assemblea.
Art. 13. Convocazione dell'Assemblea Occasionale
La convocazione dell'Assemblea Occasionale è proposta da uno qualsiasi tra i Pirati indicando l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica e di Virtual Meeting e deve essere approvata dall'Assemblea Permanente.
L'Assemblea Occasionale deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'Albo dell'Associazione.
L'Assemblea Occasionale con la quale si delibera la modifica dello Statuto o del Manifesto deve essere convocata almeno 90 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'Albo dell'Associazione.
Art. 14. Moderazione e verbalizzazione dell'Assemblea Occasionale
L'Assemblea Occasionale è presieduta dalla persona indicata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea Occasionale sono redatti e pubblicati nell'Albo dell'Associazione, a cura della persona indicata dall'Assemblea, entro 3 giorni dal termine dell'Assemblea Occasionale.
Art. 15. Costituzione dell'Assemblea Occasionale
L'Assemblea Occasionale è validamente costituita qualunque sia il numero dei Pirati che vi partecipano.
Art. 16. Maggioranze dell'Assemblea Occasionale
Le deliberazioni di modifica dello Statuto o del Manifesto sono assunte con la votazione favorevole dei tre quarti dei Pirati che partecipano all'Assemblea Occasionale aventi diritto di voto.
Salvo quanto previsto al punto precedente, le deliberazioni dell'Assemblea Occasionale sono assunte a maggioranza semplice dei Pirati che partecipano all'Assemblea Occasionale aventi diritto di voto.
Art. 17. Assemblea Permanente
Il Partito Pirata è costituito in Assemblea Permanente nella quale tutti i Pirati possono proporre, discutere, migliorare le proposte formulate e deliberare nel rispetto delle regole dello Statuto utilizzando una piattaforma tecnologica (di seguito “Piattaforma”).
L'Assemblea sceglie con Regolamento la Piattaforma da utilizzare per permettere il funzionamento dell'Assemblea Permanente e le opzioni di funzionamento della Piattaforma da adottare.
La Piattaforma può implementare algoritmi di voto del tipo “Metodo di Schulze”.
L'Assemblea Permanente adotta:
a) tempi di discussione di 90 giorni per le modifiche dello Statuto o del Manifesto;
b) in via ordinaria, ma fermo quanto previsto al punto a), tempi di discussione di 30 giorni;
c) fermo quanto previsto al punto a), tempi di discussione e politiche di funzionamento più brevi di 30 giorni nei casi previsti dall'Assemblea;
d) quorum di maggioranza del 75% per il voto di modifiche dello Statuto o del Manifesto;
e) quorum di maggioranza del 50% per l'approvazione dei bilanci;
f) fermi i limiti previsti ai punti d) ed e), quorum di maggioranza diversi nei casi previsti dall'Assemblea;
g) le opzioni di delega approvate dall'Assemblea.
SEZIONE II - BUROCRATE
Art. 18. Compiti del Burocrate
Il Burocrate ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione.
Il Burocrate si adegua alle deliberazioni dell'Assemblea.
Art. 19. Elezione del Burocrate
Il Burocrate è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri e resta in carica per 2 anni.
Dopo la cessazione del proprio mandato il Burocrate affianca il Burocrate in carica successivamente offrendogli collaborazione e consulenza.
SEZIONE III - TESORIERE
Art. 20. Tesoriere
Il Tesoriere deve:
a) custodire il patrimonio del Partito Pirata,
b) tenere il registro della contabilità,
c) conservare gli eventuali documenti giustificativi,
d) riferire e rendere il conto annualmente all'Assemblea,
e) verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione dell'Assemblea Permanente,
f) provvedere alla riscossione delle eventuali quote associative annuali,
g) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone ogni anno all'Assemblea,
h) curare l'aggiornamento del database dei Pirati.
Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri e resta in carica per 2 anni.
Dopo la cessazione del proprio mandato il Tesoriere, affianca il Tesoriere in carica successivamente offrendogli collaborazione e consulenza.
TITOLO VIII: NORME FINALI
Art. 21. Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.).
Art. 22. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.
Il segretario verbalizzante    Marco avv. Ciurcina                                                        
Il Presidente/Burocrate       Athos Gualazzi